Art. 3.

      1. I prodotti ortofrutticoli di quarta gamma possono essere confezionati singolarmente o in miscela, con l'eventuale aggiunta di ingredienti di origine vegetale non freschi o secchi, in contenitori di peso e di dimensioni diversi.
      2. I prodotti ortofrutticoli di quarta gamma possono essere distribuiti nelle catene commerciali tradizionali o mediante distributori automatici, purché siano rispettati i parametri igienico-sanitari stabiliti dal decreto di cui all'articolo 4.

 

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